Delibera di Giunta Nazionale n. 9 dell’ 08 giugno 2018
La Giunta Nazionale dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 08 giugno 2018 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alla questione relativa si c.d. avvocati mono-committenti
premesso
– che quello dei c.d. collaboratori di studio, o anche c.d. avvocati mono-committenti o monomandatari (avvocati che esercitano la professione in forma di collaborazione continuativa, ma precaria e non contrattualizzata, presso uno studio legale) è da tempo un tema oggetto di approfondimento da parte dell’AIGA;
– che già nel 2013 è stato istituito un Dipartimento allo scopo di analizzare il tema, e al Congresso Nazionale Forense di Venezia del 2014, l’AIGA ha presentato una mozione con la quale si chiedeva di dare mandato a tutti gli Organismi Forensi, ciascuno per quanto di propria competenza, di promuovere l’adozione di una modifica della legge professionale che tenesse conto di questa nuova figura di professionista ormai largamente diffusa;
– che nel 2015, l’AIGA ha promosso una serie di incontri, allo scopo di esporre una Proposta di Legge (c.d. Pdl Mazziotti – “Come Minimo”) che disciplinava il tema dei collaboratori di studio prevedendo:
– l’obbligo di un compenso minimo per collaboratori di studio e praticanti, l’obbligo di disciplinare contrattualmente questo tipo di rapporto lavorativo, la previsione di un diritto di recesso;
– che i numerosi incontri organizzati da AIGA hanno avuto il loro epilogo in un dibattito organizzato anche presso il CNF il 21 settembre 2016 ed in quella sede, per la prima volta, i principali esponenti dell’Avvocatura (tra cui il Presidente del CNF ed il Presidente di Cassa Forense) si sono confrontati sul tema del c.d. Avvocato monocommittente, prendendo atto che la questione, che riguarda migliaia di colleghi, soprattutto giovani, non potesse essere oltremodo rinviata;
valutato
– che l’intervento legislativo dovrà prevedere la possibilità per l’Avvocato di svolgere la professione forense anche in forma di collaborazione stabile e continuativa con un avvocato o una associazione professionale, nel rispetto, comunque, della libertà, della autonomia e dell’indipendenza sanciti dalla Legge Professionale;
– che un tale accordo dovrà prevedere la stipula di un contratto in forma scritta (“contratto di collaborazione professionale”) da sottoporre al COA di appartenenza dell’avvocato collaboratore, per la verifica della sua conformità ai canoni deontologici, quanto alla adeguatezza del compenso e delle altre condizioni previste;
– che per rendere sostenibile tali contratti dovrà essere prevista la deducibilità fiscale per l’avvocato o l’associazione professionale dei costi inerenti il collaboratore di studio (formazione, previdenza, assicurazione).
considerato
– che trattandosi di un argomento assai delicato per la categoria forense, necessiterà della massima condivisione con le istituzioni ed associazioni forensi, con un serio confronto anche con il Ministero del Lavoro, non solo per venire incontro alle giuste aspettative di neo laureati e neo avvocati, ma anche per non svilire, in una certa condizione di sottoccupazione, il patrimonio di professionalità che detti professionisti hanno acquisito e garantiscono a molti studi legali;
– che, recentemente, anche altre associazioni forensi (ANF e MGA) si sono occupate del problema, sostenendo una proposta di legge, presentata dall’On. Chiara Gribaudo, orientata ad inquadrare il rapporto di lavoro dei c.d. collaboratori di studio nella forma del lavoro subordinato;
ritenuto
– che, il Dipartimento “Collaboratori di studio” è stato confermato nel 2015 e nel 2017, anche in considerazione della sempre maggiore diffusione su tutto il territorio nazionale della figura dell’Avvocato mono.committente;
– che l’AIGA, dopo aver avuto il merito di aver tentato, in questi anni, di porre al centro del dibattito politico forense il tema dei c.d. collaboratori di studio, ritiene ormai non più rinviabile una organica e sistematica disciplina della collaborazione professionale dell’avvocato che, nel rispetto della libertà, autonomia e indipendenza della professione forense, affronti la questione traducendola in una modifica della legge professionale;
– che in vista del Congresso Forense di Catania del 04-06 ottobre 2018 si dovrà tentare di portare il Congresso finalmente ad affrontare la questione con un deliberato che possa anche prevedere uno schema di contratto di collaborazione;
tanto sopra premesso, valutato, ritenuto, considerato, la Giunta Nazionale
delibera
1) di sollecitare l’elaborazione di una proposta legislativa che disciplini la figura dell’avvocati dei monocommittenti in vista del Congresso Forense di Catania 2018;
2) di sollecitare una concreta e diffusa riflessione sul ruolo del collaboratore di studio, anche sotto il profilo del rispetto delle norme deontologiche, e del corretto rapporto di colleganza tra avvocati per quanto concerne il riconoscimento dei trattamenti economici connessi alle prestazioni professionali.
Roma, 08 giugno 2018
Il Presidente
Alberto Vermiglio