Delibera di Giunta Nazionale
n. 3 del 24 febbraio 2018
La Giunta Nazionale dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 24 febbraio 2018 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alla questione relativa all’iscrizione alla gestione separata INPS (c.d. Operazione Poseidone)
premesso
– che con delibera del 04.02.2017 la Giunta Nazionale AIGA si impegnava “sollecitare un urgente intervento (di qualunque natura), vincolante per l’INPS e la CASSA FORENSE che impedisca la
duplicazione nel versamento dei contributi previdenziali da parte degli Avvocati , che preveda quale unico destinatario Cassa Forense , e di sollecitare il legislatore ad intervenire sul tema per impedire all’INPS di emettere ulteriori avvisi di addebito, specie se relativi a periodi per i quali il professionista ha richiesto e ottenuto la retrodatazione dell’iscrizione”;
– che, con mozione approvata al Congresso Nazionale di Perugia del 24 ottobre 2017, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati si impegnava “ad intervenire in tutte le sedi politiche ed istituzionali competenti al fine di promuovere un intervento di qualsiasi natura diretto a risolvere il succitato problema dell’iscrizione d’ufficio degli avvocati alla Gestione Separata INPS ovvero che consenta di ricongiungere, senza oneri aggiuntivi, i contributi versati alla Gestione Separata INPS in favore di Cassa Forense.”
valutato
– che, a seguito del coordinamento messo in atto dal Comitato Nazionale Avvocati No Gestione Separata INPS, il contenzioso generato dalla notifica degli avvisi di pagamento da parte dell’INPS ha
trovato un’iniziale soluzione grazie alle positive pronunce rese dai Tribunali di merito;
– che, tuttavia, con la sentenza n. 30343/2017 la Suprema Corte ha invertito l’orientamento della giurisprudenza di merito stabilendo il principio secondo il quale “l’iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49(ora 53), comma 1 , T.U. n. 917/1986, l’esercizio della quale non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una corretta posizione previdenziale”.
considerato
– che il rimedio giurisdizionale, messo in atto da tantissimi colleghi, rischia di non esaurirsi nonostante la pronuncia contraria resa dalla Corte di Cassazione;
– che, al di fuori della querelle giurisdizionale degli avvocati attinti dalle cartelle di pagamento relative all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, l’AIGA ha approfondito varie ipotesi di soluzione “politica” della questione, anche di concerto con il Comitato Nazionale No Gestione Separata, al fine di poter prevedere un sistema che consenta agli avvocati interessati di potersi iscrivere, per le annualità oggetto di richiesta, alla Cassa Forense, con l’obiettivo di paralizzare l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS.
ritenuto
– che anche alla luce dei precedenti deliberati con congressuali si ritiene opportuno valutare una soluzione che preveda la riapertura dei termini dell’istituto della retrodatazione a Cassa Forense, previsto oggi solo al momento dell’iscrizione, entro un termine di decadenza e solo per alcune annualità; – che già in passato il legislatore ha concesso agli avvocati di poter richiedere la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa. In particolare l’art. 29 della L. 576 del 1980 prevedeva “Entro il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, gli avvocati, i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione o il praticantato a norma dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, possono chiedere l’iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell’iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo all’iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952.” Successivamente con l’entrata in vigore dell’art. 3 della L. n. 175/1983 è stato previsto “Il termine di cui al primo comma dell’articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”, ed ancora una seconda riapertura dei termini è stata prevista dall’art. 12 della L. 141/1992 “ Il termine di cui al primo comma dell’articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli
effetti di iscrizioni già avvenute”;
tanto sopra premesso, valutato, ritenuto, considerato, la Giunta Nazionale
delibera
1) di sollecitare il Parlamento all’adozione di una norma che disponga la riapertura dei termini di cui all’art. 29 della L. n. 576/1980.
2) di prevedere, di concerto con Cassa Forense, eventuali ulteriori soluzioni che consentano, in particolar modo ai giovani avvocati interessati, di retrodatare l’iscrizione alla Cassa al fine di evitare le richieste dell’INPS a seguito della coattiva iscrizione alla Gestione Separata.
Roma, 24 febbraio 2018
Il Segretario Antonio De Angelis
Il Presidente Alberto Vermiglio