Delibera di Giunta Nazionale n. 12 del 27 ottobre 2018
La Giunta Nazionale dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 27 ottobre 2018 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alla proposta di legge sulla legittima difesa
premesso
– che in Parlamento sono in discussione, presso le Commissioni Giustizia del Senato, otto disegni di legge di modifica degli artt. 52, 55, 614, 624 bis e 628 c.p. e per l’introduzione di un’apposita norma all’interno del Testo Unico in materia di spese di giustizia.
– che l’istituto della legittima difesa, dopo una prima apparizione nel codice Zanardelli del 1889, viene codificato nell’ordinamento italiano nel 1930 con l’articolo 52 del codice Rocco che stabilisce: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”;
– che il legislatore, inserendo il principio della proporzionalità, ha di fatto aperto alla discrezionalità del giudice, al quale viene affidato il compito di valutare la legittimità dell’intervento;
– che per restringere il campo della discrezionalità del giudice, il 13 febbraio 2006, il Parlamento ha approvato la legge 59 che ha aggiunto due commi all’articolo 52 nei quali si afferma che, nei casi di violazione del domicilio (articolo 614 del codice penale) o dei luoghi in cui si esercitano attività commerciali, professionali o imprenditoriali, “sussiste il rapporto di proporzione” per chi si difende “con un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo”;
rilevato
– che già la legge n. 103 del 2017 è intervenuta, quanto meno in relazione al reato di cui all’art. 624 bis c.p., con un innalzamento dei limiti edittali;
– che, secondo la proposta in oggetto, la concessione della sospensione condizionale per il reato di cui all’art 624 bis deve essere subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa;
– che la disciplina relativa al difensore d’ufficio comporta il pagamento dei compensi professionali da parte dello Stato solo a fronte della dimostrata irrecuperabilità del credito da parte del difensore, il quale è onerato di promuovere ogni azione volta a recuperare il proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito.
considerato
– che, l’aggiunta dell’avverbio ‘sempre’, secondo i promotori dei ddl consentirebbe sostanzialmente di affermare che sussiste sempre il rapporto di proporzione richiesto dalla norma nei casi individuati dal legislatore, con l’effetto di “rendere il giudice un po’ più rigido nella sua azione”;
– che, oltre a modificare l’articolo 52, il ddl punta a cambiare anche l’articolo 55 del codice penale al fine di introdurre il principio del ‘grave turbamento’, derivante dalla situazione di pericolo in atto, che opera come causa di non punibilità nel momento in cui si agisce nella salvaguardia della propria o altrui incolumità;
– che la presunzione legale introdotta con la novella del 2006, pur incidendo sul requisito della proporzione, non ha fatto comunque venir meno la necessità di accertamento da parte del Giudice di
tutti gli altri requisiti dell’istituto in esame, quali quello del pericolo attuale (Cass. Pen. n. 25653 del 2008, n. 23221 del 2010, n. 691 del 2014, n. 50909 del 2014), dell’offesa ingiusta e della necessità della reazione;
– che l’esigenza di sicurezza sociale, particolarmente sentita dai Cittadini nell’attuale momento storico, merita sicuramente di essere soddisfatta, con strumenti che siano in linea con i principi costituzionali, di diritto europeo e internazionale;
– che non sembra soddisfare questa esigenza il semplice inasprimento delle pene previste nei reati di furto, rapina e violazione di domicilio, come pure previsto nei disegni di legge in discussione, visto che un mero potenziamento della fase repressiva delle condotte di reato, soprattutto per quelli contro il patrimonio, non si è mai rivelato utile per scoraggiare le condotte criminose;
– che la proposta di applicazione degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, in ordine ai compensi professionali del difensore, nel caso di sentenza di archiviazione, non luogo a procedere ovvero
proscioglimento in relazione ai procedimenti penali scaturenti da ipotesi di eccesso colposo nella legittima difesa, così come formulata, sembra non poter realizzare l’effetto sperato, ovvero non gravare il cittadino da possibili spese legali in detti casi;
valutato
– che, considerando la forte componente recidivante nei reati oggetto dell’intervento legislativo, il trattamento sanzionatorio rischia di risultare ulteriormente aggravato in applicazione delle norme vigenti in materia di recidiva. In particolare gli aumenti di pena che sarebbero previsti per i reati di cui agli artt 614 e 624 bis cp comporterebbero un aumento, nella maggior parte dei casi, del doppio del minimo edittale e/o comunque di aumento di pena come da circostanza ad effetto speciale;
– che, con riferimento alla sospensione condizionale, occorre rilevare come non sia specificato se detto risarcimento riguardi il danno patrimoniale o morale o entrambi, senza sottacere che all’interno di un procedimento penale non è possibile la quantificazione, per cui necessiterebbe quantomeno una consulenza tecnica, del danno patrimoniale che, ad oggi, per la persona offesa costituita parte civile, è liquidato solo in via provvisionale dal giudicante penale, che rimanda al giudizio civile la quantificazione definitiva.
– che in concreto l’ accertamento giudiziario è insuperabile, diversamente dovendosi dare ingresso nell’ordinamento ad un indiscriminato diritto di difesa o addirittura ad un diritto di offesa;
– che il vaglio giudiziario sulla condotta fattuale, ineliminabile, esclude che si possano porre a carico dello Stato le spese di giustizia relative ai procedimenti penali nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa, visto che l’accertamento fattuale, connesso all’attività giudiziaria, con i relativi costi, non solo economici, grava su tutti i cittadini (innocenti, indagati o imputati) chiamati a difendersi in un processo, con la conseguenza che l’introduzione di una siffatta previsione violerebbe il principio di uguaglianza, creandosi un trattamento più favorevole per chi si è difeso, rispetto a chi in ipotesi non abbia commesso il fatto contestatogli;
– che l’esigenza sociale di sicurezza merita di essere soddisfatta ed in tal senso, fermi gli elementi fondamentali già ben delineati nella disciplina vigente, ben possono essere considerati maturi i tempi per una riscrittura dell’art. 52 c.p. o per una migliore individuazione degli elementi relativi all’eccesso colposo nella legittima difesa di cui all’art. 55 c.p. o all’erronea sussistenza di cause di giustificazione di cui all’art. 59 c.p., anche con riferimento al cd. turbamento psichico, che incida sulla facoltà di proporzionare la difesa all’offesa ricevuta, così da consentire ai cittadini, nonché alla Magistratura, di individuare con oggettività il perimetro dell’autodifesa legittima;
tanto sopra premesso e considerato, la Giunta Nazionale
delibera
di fornire spunti al dibattito parlamentare al fine di una riscrittura dell’art. 52 c.p. o per una migliore individuazione degli elementi relativi all’eccesso colposo nella legittima difesa di cui all’art. 55 c.p. o all’erronea sussistenza di cause di giustificazione di cui all’art. 59 c.p., anche con riferimento al cd. turbamento psichico, che incida sulla facoltà di proporzionare la difesa all’offesa;
Roma, 27 ottobre 2018
Il Presidente
Alberto Vermiglio