Delibera di Giunta Nazionale n. 11 del 22 giugno 2018
La Giunta Nazionale dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 22 giugno 2018, in relazione all’esame di abilitazione per la professione forense
premesso
– che il capo II della legge 247/2012 disciplina il nuovo esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
– che dall’analisi dei lavori preparatori alla Riforma Forense, emerge con chiarezza l’obiettivo di ridisegnare il percorso di accesso alla professione in modo da garantire che i nuovi avvocati siano
adeguatamente formati, facendo sì che gli alti livelli di professionalità siano mantenuti durante tutta la carriera, prevedendo un’adeguata formazione permanente, prescrivendo come essenziale l’esercizio effettivo e continuativo della professione da parte degli iscritti agli albi;
– che il Legislatore, ispirandosi a questi principi, ha modificato anche la disciplina della pratica forense, riducendone la durata al fine di inserire più celermente i giovani laureati nel mondo delle professioni, ed al tempo riformando il tirocinio professionale, che oltre nella pratica svolta presso uno studio, ai sensi dell’art. 43, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
– che l’art. 49 prevede una graduale applicazione della nuova disciplina sull’esame di stato, stabilendo che per i primi due anni dall’entrata in vigore della nuova legge (2 febbraio 2013) l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettui, sia per le prove scritte che orali, secondo la normativa previgente;
valutato
– che il testo originario dell’art. 49 prevedeva, dopo il primo biennio dall’entrata in vigore della legge, un ulteriore periodo di regime transitorio della durata triennale, ma che tale disposizione fu, tuttavia, soppressa dalla Camera dei Deputati, che nell’esaminare il disegno di legge, non tenne conto delle oggettive difficoltà che le Istituzioni Forensi avrebbero riscontrato nell’applicazione del regime previsto dalla nuova Legge Professionale;
– che il Milleproroghe 2016 (D.L. n°244/16 conv. Legge 27 febbraio 2017 n°19), su proposta AIGA conseguente alla mozione presentata al Congresso Straordinario di Perugia 2016, ha infatti modificato solamente l’art. 49 della Legge Professionale stabilendo che “Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”.
considerato
– che l’art. 1 della Legge Professionale sancisce il principio di favorire l’ingresso e l’accesso alla professione, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito;
– che il nuovo esame di Stato di cui all’art. 49 è strettamente connesso con la nuova pratica professionale ed, in particolar modo, con la frequenza dei corsi di formazione obbligatori previsti dall’art. 43, propedeutici all’esame;
– che allo stato attuale né le Università né le attuali Scuole Forensi forniscono ai giovani praticanti gli strumenti e la metodologia di studio necessari per affrontare il nuovo esame di stato di cui all’art. 46;
– che pertanto, rebus sic stantibus, prorogare l’entrata in vigore del “nuovo” esame di abilitazione, in corrispondenza dell’entrata in vigore del Regolamento Ministeriale, al fine di evitare situazioni di iniquità, come peraltro già parzialmente recepito dal Legislatore con la proroga attuata dal Milleproroghe 2018;
ritenuto
– che qualora il nuovo esame di abilitazione entrasse in vigore prima dell’attuazione della nuova pratica forense e soprattutto prima dell’istituzione dei Corsi di formazione obbligatori, i praticanti subirebbero un’ingiusta limitazione del loro diritto a un’adeguata formazione finalizzata all’accesso alla professione, in spregio a quelle che, dai lavori preparatori, erano le intenzioni del Legislatore;
– che AIGA ha tra i propri scopi statutari quello di garantire ai praticanti una idonea formazione professionale, che in mancanza di un coordinamento delle varie norme potrebbe essere non garantita dall’attuale schema di esame di abiliotazione;
tanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Giunta Nazionale
delibera
1) di chiedere al Ministro della Giustizia, a tutte le forze politiche in Parlamento ed alle Istituzioni Forensi di procedere con una nuova proroga dell’entrata in vigore delle norme relative all’esame di abilitazione;
2) di chiedere a tutte le Istituzioni interessate una organica rivisitazione dei metodi di accesso alla professione con particolare riferimento alle Scuole Forensi, alle possibilità di formazione alternativa alla pratica forense ed alla riforma dell’ esame di abilitazione
Roma, 22 giugno 2018
Il Presidente
Alberto Vermiglio