La Giunta Nazionale dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati- riunitasi in data 16 marzo 2018 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alla attuale diversità di procedure in ambito processuale civile, amministrativo e tributario premesso - che fin dal 2013 l’Associazione Italiana Giovani Avvocati si è fatta sostenitrice e promotrice del processo telematico favorendo la conoscenza e la diffusione dello stesso a diversi livelli; - che, con mozione approvata al Congresso Ordinario di Foggia 2017, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati si è impegnata sia sul fronte dell’estensione del processo telematico al Giudice di Pace che della semplificazione delle procedure attualmente sviluppatesi nell’ambito del PCT; - che l’attuale diversità delle procedure, non solo in termini di rito, ma anche sotto i profili squisitamente tecnici, ha creato confusione ed incertezza tra gli operatori del diritto, costretti a studiare e ad imparare ad utilizzare tre diversi riti processuali-telematici; - che le differenze esistenti attengono a diversi istituti processuali, tanto che per gli stessi possono crearsi antitetiche interpretazioni a seconda del rito in cui si verificano, con ulteriore grave incertezza per gli operatori; - che le principali differenze possono essere sintetizzate e rappresentate nella seguente tavola sinottica:
… (VEDI DOCUMENTO ALLEGATO) ...considerato - che, nel rispetto delle diversità dei riti sotto il profilo processuale, è sicuramente possibile individuare delle modalità tecniche uniformi e condivise che, ad esempio, sfruttino opportunamente una medesima piattaforma telematica e, quindi, una medesima licenza software e non tre diverse licenze come attualmente accade, triplicando i costi per il sistema Giustizia; - che l’unificazione della procedura, quantomeno sotto il profilo tecnico, permetterebbe una uniforme gestione della procedura telematica innanzi alla Corte di Cassazione, ove tutti e tre i processi, civile, amministrativo e tributario, possono comunque giungere per motivi di legittimità; - che le tre diverse piattaforme in essere prevedono un sistema di autenticazione mediante certificato digitale di autenticazione basato su un certificato contenuto su un dispositivo hardware (token USB o smartcard) e che le suddette prevedono diverse tipologie di firma digitale (anch’esse basate su un certificato contenuto su un dispositivo hardware) per gli atti depositati sulle medesime: - PADES o CADES per documenti e atti nel PCT ma solo CADES per la busta di trasporto; - solo PADES per documenti e atti nel PAT; - solo CADES per documenti e atti nel PTT; - che, alla luce delle recenti modifiche introdotte al Codice dell’amministrazione Digitale, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, art20 e salvo quanto previsto dal c.1-quater del medesimo articolo, la fattispecie prevista al comma 1 bis, identificabile anche con il cosiddetto SPID ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale, potrebbe andare a costituire il sistema di autenticazione degli operatori del processo telematico, sia esso, civile, amministrativo o tributario, semplificando ed uniformando il processo di autenticazione degli utenti e di firma dei documenti grazie alla tecnologia blockchain che di fatto rende non più necessario l’utilizzo, a tali fini, di dispositivi hardware quali token USB e/o smartcard; - che l’attuale sistema di deposito telematico attraverso l’invio di file a mezzo PEC con apposite buste di trasporto crittografate crea inoltre notevoli volumi di traffico dati non necessario (ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna, email per esito controlli automatici ed email per avvenuta accettazione da parte della cancelleria) oltre a posticipare la conferma circa la correttezza o meno di un deposito ad un momento successivo, più o meno distante nel tempo, a seconda della diligenza dell’operatore di cancelleria nella lavorazione delle buste dei depositi, creando ulteriore incertezza circa il buon esito del deposito telematico; - che già ad oggi la piattaforma PAT introduce, seppur come modalità residuale, un sistema di deposito basato sull’upload diretto dei documenti e degli atti piuttosto che sull’invio a mezzo PEC; - che ad oggi le piattaforme telematiche per il processo sono già predisposte per l’autenticazione degli utenti che vi accedono, con modalità idonee a garantire la sicurezza degli accessi e delle operazioni di consultazione dei documenti; - che, in considerazione di ciò, è evidente che le suddette piattaforme, una volta in grado di autenticare in modo certo l’operatore potrebbero anche permettere allo stesso il deposito mediante upload diretto nel fascicolo invece che mediante l’invio del deposito a mezzo PEC; - che le piattaforme suddette, a tal fine, potrebbero infatti già effettuare, sulla base dei medesimi parametri automatici applicati in fase di ricezione delle PEC (cd “controlli automatici”) un controllo automatico sui singoli file caricati dall’operatore, accettando o respingendo il documento in considerazione di formato/dimensione/caratteristiche tecniche dello stesso, dando quindi in tempo reale all’operatore il cosiddetto esito controlli automatici; - che le piattaforme suddette, una volta superato il controllo automatico in tempo reale dei documenti caricati, potrebbero altresì accettare il deposito generando, sempre in tempo reale, una apposita ricevuta, immediatamente disponibile per l’operatore mediante download oppure inviata automaticamente alle PEC delle parti associate al fascicolo processuale telematico, dando così certezza all’operatore del buon esito del deposito ed al tempo stesso notizia alle altre parti processuali; - che detto sistema, responsabilizzando l’operatore, gli permetterebbe un maggior controllo dell’intera procedura di deposito, eliminando al tempo stesso l’intervento, ora necessario, dell’operatore di cancelleria al solo fine di validare il deposito effettuato; - che eventuali problemi connessi alle caratteristiche tecniche delle attuali infrastrutture, quali ad esempio la capacità di sopportare i picchi di traffico generati da un sistema di upload diretto rispetto ad un sistema di deposito mediante invio di PEC, possono essere, allo stato della tecnica, agevolmente superati con modesti investimenti, sicuramente adeguati e sostenibili alla luce dell’obiettivo prefissato, di miglioramento del processo telematico; - che per l’implementazione delle misure innanzi proposte è sicuramente utile un confronto tra tutti gli operatori del processo, interni ed esterni, ed in particolare delle loro rappresentanze a livello istituzionale ed associativo come in passato avvenuto con l’introduzione del Tavolo permanente per l’attuazione del processo civile telematico; tanto sopra premesso e considerato, la Giunta Nazionale delibera 1) nell’ottica di ridurre i costi del sistema giustizia e di ottimizzare la fruibilità dei servizi telematici offerti agli operatori, di sollecitare l’individuazione di una piattaforma comune per i processi civile, amministrativo e tributario telematico, nella quale sia previsto, per tutti gli operatori del diritto, un unico sistema di autenticazione e di firma, semplificato ma al tempo stesso sicuro, ad esempio attraverso il sistema SPID; 2) nell’ottica di dare maggior certezza alle procedure di deposito degli atti telematici, responsabilizzando gli operatori esterni ed alleggerendo il carico di lavoro degli operatori di cancelleria, di sollecitare l’adozione, all’interno della suddetta piattaforma comune, di un sistema di deposito mediante upload diretto sui server preposti, sostitutivo dell’attuale sistema di deposito mediante PEC; 3) di sollecitare la costituzione di un tavolo trasversale sul processo telematico, civile, amministrativo e tributario, a cui parteciperanno le rappresentane istituzionali e associative degli operatori del diritto, finalizzato ad individuare le più corrette e condivise modalità di attuazione di quanto previsto ai punti 1) e 2) della presente delibera. Roma, 16 marzo 2018 Il Presidente
" ART. 20 CAD Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. 1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico. 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida. 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida"