COMUNICATO STAMPA del 28 febbraio 2017
Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime
Ennesimo esempio di diritto penale simbolico
L’AIGA chiede ai giuristi che siedono in Parlamento di far sentire la propria voce ed evitare l’ennesimo scempio del codice penale
A distanza di poco meno di un anno dall’approvazione della Legge del 23.04.2016 n. 41 che ha introdotto il reato di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali, assistiamo ad un’altra proposta legislativa, con la quale si tenta di introdurre nel nostro ordinamento penale l’omicidio “sul lavoro” e il reato di lesioni gravi o gravissime legate al c.d. “sfruttamento” del lavoratore sul posto di lavoro.
La relazione di accompagnamento, senza un minimo di pudore, esplicita, con argomentazioni degne più di un talk show che di un testo legislativo, le ragioni sottese all’abnorme aumento di pena.
A tacere dell’(ovvia) inutilità dell’aumento delle pene rispetto a fattispecie colpose, rispetto alle quali la prevenzione assume un valore determinante nella protezione dei beni giuridici, quello che sgomenta è l’esplicito riferimento a una funzione meramente retributiva della sanzione penale.
Un oltraggio alla tradizione giuridica italiana.
L’uso del termine “vendetta”, per ciò solo, meriterebbe un sussulto di orgoglio per quanti abbiano studiato il diritto perlomeno alle scuole superiori.
Alcuni stralci: «Con la legge 23 marzo 2016, n. 41 è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto reato di “omicidio stradale … Ciò è stato accolto con comprensibile soddisfazione da tutti quanti siano state vittime di questi gravi episodi di cronaca e dalle associazioni dei familiari … perché voler prevedere un aumento di pena solo per il caso di reato di omicidio stradale e non anche per coloro che cagionano la morte di persone violando negligentemente le norme di prevenzione in materia di infortuni sul lavoro … Trattasi forse di fattispecie di minor rilevanza? L’articolo 3 della nostra Costituzione non sancisce forse un principio di uguaglianza sostanziale che dovrebbe vedere collocati sullo stesso gradino legislativo situazioni di fatto analoghe?»
«Tutte vittime che il nostro legislatore ha il dovere di vendicare giuridicamente nel modo più adeguato possibile ».
Queste sono parole che non rappresentano l’esito di un’analisi sistemica dell’ordinamento vigente ma, purtroppo, paiono essere l’ennesima dimostrazione di come la politica non si ponga più quale faro di civiltà e tutela del diritto esistente ma si pieghi alla mera ricerca del consenso su temi di evidente impatto sociale.
Come per la Legge n. 41/2016 che ha istituto il c.d. omicidio stradale ed ha inserito una serie di gravissimi inasprimenti di pene edittali e di computi con circostanze aggravanti, anche oggi si assiste alla volontà di aumentare, in modo scriteriato (oltre che inutile), le pene per reati di natura colposa.
L’AIGA, pertanto, esprime la sua ferma contrarietà alla proposta di legge sollecitando i proponenti ad approfondire la loro conoscenza del diritto penale, e la politica tutta a porre un freno alla deriva populistica e giustizialista che ha ormai invaso il dibattito sul diritto penale e processuale.