COMUNICATO STAMPA
30 dicembre 2016
Accesso all’albo dei cassazionisti: atti alla Corte Costituzionale.
La soddisfazione dell’AIGA per i profili di incostituzionalità sollevati dal TAR.
“Ma ora intervenga il Legislatore”.
L’Associazione Italiana Giovani Avvocati esprime soddisfazione per l’ordinanza con la quale il TAR Lazio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma secondo, della Legge Professionale Forense, che disciplina l’accesso all’albo dei cassazionisti.
Il profilo rimesso alla valutazione dei Giudici delle Leggi riguarda la possibile disparità di trattamento tra gli Avvocati Stabiliti, per i quali la mera anzianità professionale costituisce tuttora l’unica condizione di accesso alle giurisdizioni superiori (in ragione di quanto previsto dal D. Lgs. 96/2001), e Avvocati formatisi e abilitatisi in Italia, per i quali invece le nuove disposizioni normative hanno introdotto un regime di accesso particolarmente restrittivo e oneroso.
La questione appare certamente fondata, ma è evidente che il profilo di doglianza scaturisce esclusivamente dal mancato adeguamento delle norme che disciplinano lo “statuto professionale” degli Avvocati Stabiliti a quelle di più recente introduzione, nel cui perimetro sono ricompresi solo gli Avvocati abilitati in Italia.
Per questo motivo l’AIGA continuerà a svolgere, presso tutte le Istituzioni coinvolte, la stessa attività di sensibilizzazione politica che fino ad oggi ha prodotto risultati certamente non trascurabili, come la modifica dell’originario regolamento del CNF in un’ottica meno generalista e più specialistica, e l’estensione del regime transitorio da tre a quattro anni.
L’auspicio che invece, ed in definitiva, si formula, è che la disciplina dell’accesso alle giurisdizioni superiori sia riformata attraverso una modifica della norma transitoria che estenda a tutti gli avvocati iscritti all’Albo prima dell’entrata in vigore della L. 247/12 la possibilità di accedere all’albo in base alla previgente normativa.
Sotto questo profilo si ritiene che la serietà delle proposte avanzate dall’AIGA possa trovare, anche in questa occasione, l’apprezzamento e la condivisione degli organi deputati al relativo vaglio istituzionale e politico.